la PEC – da sola – NON grantisce l’allegato, lo dice la Corte di Cassazione… Grosso Guaio al “Palazzaccio”.
PEC vs. GetNut
La Corte di CASSAZIONE (n. 10091/2024 del 15 Aprile u.s.) conferma quanto già deciso con sentenza n. 32165/2023 cancellando le speranze di chi voleva recuperare un credito di 231.540,70 (!!!) per un contratto di locazione aziendale.
Vediamo come hanno fatto a perdere definitivamente questa somma, cercando di usare il più possibile le parole, tra virgolette, della Cassazione.
Il creditore e il suo Avvocato credevano che il contratto che era stato allegato alla PEC fosse “attratto al regime di quest’ultima” e che, di conseguenza, si potesse “dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto”.
Invece la Cassazione ha confermato che la Giurisprudenza è allineata alla tecnologia e ha chiarito ancora una volta che “la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato”.
La chiusura – sul punto – è definitiva: “la PEC è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta
trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla PEC stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla PEC è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file”
Fine? No, è andata peggio!
Spesso si ritiene che la presenza di altri elementi possa dimostrare l’esistenza di un contratto, ossia che i comportamenti successivi delle parti possano essere sufficienti a garantire la prova dell’esistenza e della validità dell’accordo.
La Cassazione, invece, ha stabilito che pure in caso ci siano fatture e relativi pagamenti, riferimenti reciproci e mai contestati – anche via PEC – a un contratto, testimonianze concordi, tutto questo non è sufficiente.
La prova di “fatture emesse dalla società” e di “pagamenti di importo corrispondente”, infatti, secondo la Cassazione dimostrano che c’era “un rapporto tra le due società”, ma non identificano il contratto, ossia quale fosse.
Allo stesso modo le prove testimoniali: valide per sancire “mere circostanze di ‘esecuzione’ di un rapporto”, non sono ritenute idonee dalla Cassazione per “ricostruire quale fosse il suo titolo e quale fosse la precisa volontà delle parti”.
Concludendo, secondo la Cassazione, nonostante fatture e pagamenti, testimonianze e scambi di PEC, è provato un accordo ma non il contratto.
La PEC non grantisce l’allegato lo dice la Cassazione. Se vuoi certificare l’invio dell’allegato la soluzione è GetNut.
GetNut, in un unico strumento semplicissimo da usare e a un prezzo contenuto, consente di unire alle certificazioni riconosciute dalla Cassazione alla PEC, la certificazione degli allegati, oltre che l’identità personale delle parti. Inoltre, con GetNut puoi inviare file fino a 2GB e le certificazioni non hanno scadenza, sono senza limiti di tempo.
Se le parti avessero scambiato il contratto via GetNut, i servizi PEC integrati nella Piattaforma avrebbero certificato invio e download del file del contratto e il contenuto dello stesso, a prescindere dall’uso di un altro Tool software e hardware, con i limiti indicati nella tabella seguente, come la firma digitale.
Per maggiori informazioni Contattaci.
Registrati gratuitamente alla piattaforma, prova il servizio.